ART.222
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di
reati.
1.
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni
alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi.
Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro
il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per
la prima violazione.
ART.223
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
- Nelle
ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui
all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto
e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o
ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello
stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere
entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove
sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed
ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il
provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente
di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira
immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro
dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del
luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone
la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad
un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e
comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se il
ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione
è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della
violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al
prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma
2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei
quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di
cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 (1).
(1) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
120, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
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