Il Consumatore

 

Nel nostro caso, è l’Acquirente o Promissario Acquirente. E’ suo interesse fondamentale  che la contropartita ai suoi versamenti al Realizzatore dell’Iniziativa, generalmente presentata a livello di semplice Progetto sia, effettivamente, quanto previsto. Il Promissario Acquirente è spesso consapevole di incorrere nei rischi di non realizzazione del Progetto, o di realizzazione difforme a quanto pattuito. Fatti ed eventi che possono determinare un

 

Danno a suo carico sono molteplici : inadempimenti o insolvenza del Realizzatore, difetti gravi di progettazione, eventi fortuiti ed accidentali, forza maggiore, atti di Autorità.

 

L’Assicuratore può intervenire a protezione del suo interesse, in particolare:

 

  1. offrendo garanzie – fideiussorie – a fronte delle somme versate in anticipo, restituendole in caso di insolvenza del Realizzatore o del Costruttore, o di risoluzione del contratto per difformità gravi. (garanzia prevista dalla ld 210/04)
  2. offrendo una protezione assicurativa contro tutti i rischi incombenti ed originati durante la fase di realizzazione, sia sull’opera che sui Terzi, al fine di permettere al Realizzatore od al Costruttore di fare fronte ai costi di completamento dell’opera senza pregiudizio della sua situazione finanziaria.
  3. offrendo una protezione assicurativa successiva al completamento dell’opera ed alla sua consegna, contro il rischio di difetti strutturali . ( copertura prevista dalla ld 210/04 limitatamente alle responsabilità di cui all’Art.1669 CC)
  4. offrendo garanzia – fideiussoria – di indennizzo dei costi incorsi dall’Acquirente per rimedio di difetti, anche minori, non noti od occulti al momento della consegna e per i quali lo stesso Realizzatore non  provveda direttamente.

 

Viceversa, il Realizzatore ripone aspettative nel Promissario Acquirente, principalmente nell’ambito degli impegni economici che questi ha assunto nei suoi confronti. Generalmente, il rischio legato all’insolvenza dell’Acquirente è trasferito su un terzo, il Finanziatore, nel caso di accensione di Mutui e del successivo accollo. Ma, fino al perfezionamento dell’operazione, oltre all’insolvenza del Promissario Acquirente, il Realizzatore  incorre nel rischio di eventi che compromettano la capacità e possibilità di adempimento di questi, per eventi accidentali o legati alla sfera della sua salute.

 

  1. Una Assicurazione temporanea sulla Vita che abbia come Beneficiario il

      Realizzatore e, successivamente, il Finanziatore,  può eliminare anche questo  

     rischio a beneficio delle Parti, includendo la famiglia dell’Acquirente.

 

 

 

I Rischi derivanti da eventi di Forza Maggiore e da Atti di Autorità non sono, generalmente, assicurabili, ma trattabili con strumenti contrattuali.