Laddove
questa figura non coincida con quella del Promotore, il suo interesse sarà
tipicamente il trattamento dei rischi derivanti da insolvenza del Promotore, da
danni accidentali all’opera o a terzi, da Forza Maggiore, da insolvenza o inadempimenti
di Subappaltatori. Se il rischio di insolvenza del Promotore e la forza
maggiore devono essere trattati e definiti solo contrattualmente
(anticipazioni, pagamenti a S.A.L., ecc),
il Costruttore ha interesse ad essere coperto assicurativamente contro
eventi accidentali risultanti in danni all’opera o a terzi, sia durante la
realizzazione che successivamente alla consegna.
Un
Programma Assicurativo progettato correttamente lo includerà tra gli
assicurati/beneficiari, congiuntamente al Promotore ed al Progettista, delle
coperture descritte ai punti 2. e 3. del paragrafo dedicato al Consumatore
(punto 2. del Promotore).
Allo
stesso modo , potrà avvalersi di un insieme di garanzie fideiussorie - similare
a quelle richiestegli dal Promotore – nei confronti dei Subappaltatori.