Tipicamente, il Progettista
incorre in rischi derivanti dalla propria attività professionale, laddove la
sua progettazione, errata, difettosa o incompleta risulti in danni materiali
all’opera
o a terzi e/o in costi di rimedio (“maggiori costi”) e sia considerato
civilmente o per arbitrato o perizia, responsabile.
La
sua inclusione nella copertura assicurativa dell’opera, come già menzionato, le
offre una certa protezione, che deve essere integrata da una protezione
assicurativa propria (Responsabilità Civile Professionale) e per importi
decisamente elevati, in previsione di eventuali limitazioni o insufficienze
della copertura assicurativa propria dell’opera, che considera i rischi di
progettazione in modo spesso marginale.