Il Promotore

 

Questa figura può, talvolta, coincidere con quella del Costruttore. Le analizzeremo separatamente, comunque,  per completezza d’esposizione.

 

Oltre ai rischi “dell’Imprenditore”, che non sono in genere oggetto di protezione assicurativa, il Promotore incorre in rischi tipici quali : insolvenza dell’Acquirente, precoce incapacità del Promissario Acquirente, Difetti di Progettazione dell’opera, Difetti nell’ Esecuzione dell’opera, Insolvenza del Costruttore in appalto, o di Subappaltatori

 

 

importanti, danni all’opera e/o a terzi da eventi accidentali e fortuiti, da Forza Maggiore, da Atti dell’Autorità.

 

L’Assicuratore può intervenire :

 

  1. offrendo garanzie – fideiussorie – al Promotore a fronte degli impegni assunti dal Costruttore o da Subappaltatori. Principalmente, di restituzione di Anticipazioni, di Buona Esecuzione, di rate a saldo dopo la consegna.
  2.  offrendo le protezioni assicurative  descritte ai punti 2. e 3. del paragrafo dedicato al Consumatore, a dimostrazione del fatto che alcune protezioni sono di interesse comune e che un Programma assicurativo coordinato permette sinergie, anche economiche, notevoli.
  3. offrendo le assicurazioni sulla Vita descritte  al punto 5. del paragrafo dedicato all’interesse del Consumatore, per la parte accesa e vincolata a proprio beneficio dal Promotore.

 

Considerando che il rischio di insolvenza del Costruttore e di alcuni subappaltatori  può derivare anche da motivi diversi da quelli strettamente finanziari - contro cui le garanzie fideiussorie offrono sufficiente protezione - come per esempio da gravi danni a terzi, connessi ma non direttamente imputabili alla realizzazione dell’opera, è interesse delle Parti che il Costruttore ed i Subappaltatori siano adeguatamente coperti da assicurazione per la propria Responsabilità Civile.